(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46-S1 del 21 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attivita' di coltivazione delle cave, nonche' la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalita' di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali. 2. La presente legge disciplina le attivita' che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). 3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale e' vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non e' comunque normata dalla presente legge. 4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua. 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge. 7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprieta', su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprieta', nonche' l'attivita' di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge ne' alle altre disposizioni in essa contenute. 8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'art. 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi.