(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.  46-S1
                        del 21 novembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione, in attuazione  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi
definiti dal  diritto  dell'Unione  europea  e  dell'art.  117  della
Costituzione e nel rispetto della normativa  statale,  disciplina  la
pianificazione e l'esercizio delle attivita'  di  coltivazione  delle
cave, nonche' la tutela e la salvaguardia dei  giacimenti  attraverso
modalita' di coltivazione  ambientalmente  compatibili  e  l'utilizzo
integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle  loro
caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali. 
  2.  La  presente  legge  disciplina  le  attivita'  che  comportano
modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo,  dirette
all'estrazione,  a  fini  di  trasformazione,  selezione  o  comunque
utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti  alla
seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29  luglio  1927,  n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno). 
  3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e  lacuale  e'  vietata
l'estrazione di materiali litoidi, che non e' comunque normata  dalla
presente legge. 
  4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni  che
derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati
al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua. 
  5. Gli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono  individuati  dalla
pianificazione di bacino e dalle direttive che  compongono  il  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI)  di  cui
al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale). 
  6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di
materiale litoide e che interessano, anche  solo  parzialmente,  aree
non demaniali sono soggetti  alle  procedure  di  cui  alla  presente
legge. 
  7. L'estrazione dal  proprio  fondo  di  materiale  da  utilizzarsi
esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di
proprieta', su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o  sulle
reti irrigue  ad  essi  asservite,  ovvero  per  opere  agricole  che
insistono su fondi di proprieta', nonche' l'attivita' di spietramento
superficiale    dei    fondi    agricoli,    se    non     comportano
commercializzazione, non sono  soggette  all'autorizzazione  prevista
dalla presente legge ne' alle altre disposizioni in essa contenute. 
  8. Sono assoggettati  alle  procedure  autorizzative  di  cui  alla
presente legge gli interventi di bonifica agraria e di  miglioramento
fondiario,  regolamentati  nel  piano   regionale   delle   attivita'
estrattive  di  cui  all'art.  4,  che  comportano  l'estrazione   di
materiali oggetto di commercializzazione  o  di  conferimento  al  di
fuori dei propri fondi.